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Statuto

1937 STATUTO DELL’ASILO INFANTILE
20 LUGLIO 1972 STATUTO DELLA SCUOLA MATERNA “GIOIA E SPERANZA”
17 OTTOBRE 1980 MODIFICA
13 FEBBRAIO 1997 MODIFICA
14 APRILE 2016 MODIFICA

STATUTO ASSOCIAZIONE GENITORI
SCUOLA DELL’INFANZIA “GIOIA E SPERANZA”

TITOLO I°

COSTITUZIONE – SEDE – IDENTITÀ E FINALITÀ DELLA SCUOLA

Art. 1 – È costituita in Veronella, piazza San Gregorio 68, l’associazione per la gestione della scuola dell’infanzia denominata “ Scuola materna cattolica Gioia e Speranza”, d’ora in poi detta scuola.

Art. 2 – La scuola è stata fondata nel 1937 ed affidata all’ Istituto Sorelle della Misericordia di Verona, che fecero il loro ingresso ufficiale l’8 dicembre di quell’anno. Alla nascita dell’allora Asilo concorsero l’impegno della nobile famiglia Dal Covolo, che donò il terreno, e della Parrocchia nella persona del Parroco, don Domenico Crestani. Egli a sua volta offrì questo stesso terreno al Comune di Veronella, che si impegnò così a costruire il fabbricato del quale è proprietario. Tanti benemeriti cittadini sottoscrissero consistenti offerte in denaro; altri, pur privi di disponibilità economiche, vollero mettere a disposizione la loro manodopera gratuita. Nel 1972 venne redatto l’ Atto Costitutivo della “Scuola Materna Cattolica Gioia e Speranza”, che vide l’ingresso dei genitori nel nuovo Comitato di gestione.
I rapporti con il Comune di Veronella sono regolati da una Convenzione, sottoscritta dalle parti in data 31 Gennaio 1990 e successivamente sottoposta ad integrazione e rettifiche.
La scuola è associata alla Fism.
E’ riconosciuta paritaria, ai sensi e per gli effetti della L. n°62 del 10.3.2000, dalla data del decreto ministeriale n°488/5545 del 28/02/2001.

Art. 3 – La scuola è espressione della comunità parrocchiale e territoriale, soddisfa una significativa richiesta sociale ed educativa che coinvolge promotori, educatori, genitori, collaboratori e sostenitori in una responsabile e sinergica azione comunitaria.
La scuola ha quindi lo scopo di garantire ai bambini il diritto a un’educazione che favorisca lo sviluppo delle potenzialità affettive, sociali, cognitive, morali e religiose, ispirandosi alla concezione cristiana del Concilio Vaticano II (GE), agli orientamenti pastorali della C.E.I., in particolare quelli per il decennio 2010/2020, e alla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia.
Per attuare le finalità indicate, la scuola recepisce e fa proprio il Progetto educativo della Fism di Verona.

Art. 4 – Saranno ammessi alla scuola, tutti i bambini nell’età prevista dalle leggi vigenti.

Art. 5 – Saranno normalmente accolti i bimbi che siano stati sottoposti alle vaccinazioni prescritte dalle leggi vigenti. I genitori che non intendono provvedere alle vaccinazioni obbligatorie dovranno dichiarare in forma scritta di assumersi ogni responsabilità in relazione alle conseguenze derivate dalla mancata vaccinazione.
Saranno inoltre accolti quei bimbi per i quali si richiede una specifica assistenza pedagogica, secondo le previsioni della L. 62/2000 e successive modifiche.

Art. 6 – La forma giuridica assunta è quella di associazione regolata dall’art. art. 38 del Codice Civile in quanto Ente privato riconosciuto con personalità giuridica. Alla scuola potranno essere fatte donazioni o lasciate eredità nelle forme e con gli adempimenti degli oneri previsti dalle leggi.

Art. 7 – La scuola trae il proprio sostentamento dai contributi delle famiglie dei bimbi frequentanti e dei soci sostenitori, dai contributi dello Stato, della Regione, del Comune e da eventuali offerte e comunque da ogni eventuale provento, ivi compresi oblazioni e/o lasciti.
La scuola non persegue scopo di lucro.
È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.

È fatto obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale (intendendo per tali tutte quelle statutariamente previste).
Il bilancio consuntivo si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 8 – Nella scuola è vietata ogni disparità di trattamento tra i bimbi, fatti salvi i provvedimenti di ordine igienico-sanitario.

Art. 9 – L’edificio della scuola è di proprietà del Comune di Veronella con il quale è stata stipulata una convenzione di comodato d’uso gratuito.

TITOLO II°

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 10 – Sono organi dell’associazione: l’Assemblea, il Comitato di gestione, il Segretario-Tesoriere.

ASSEMBLEA

Art. 11 – L’Assemblea è costituita:
a) dai genitori dei bimbi iscritti alla scuola, o da chi ne fa le veci;
b) dai membri del Comitato di gestione;
c) da coloro che, essendosi distinti per benemerenze particolari nei riguardi della scuola siano nominati soci dal Comitato di gestione. La nomina non potrà avere durata superiore al mandato del Comitato che ha provveduto alla stessa.

Art. 12 – La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni e per comportamento contrario ai principi ispiratori e pedagogici della scuola. Essa verrà deliberata dal Comitato di gestione. La quota associativa è intrasmissibile per atto tra vivi e non rivalutabile, né ripetibile.
La qualità di associato deve risultare da un registro tenuto a cura del Comitato di gestione.

Art. 13 – L’Assemblea è convocata dal Comitato di gestione almeno due volte all’anno mediante comunicazione scritta contenente l’ordine del giorno, e diretta a ciascun membro, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’adunanza. Entro il 30 aprile di ogni anno l’assemblea approva il bilancio dell’anno precedente.
L’assemblea può essere convocata su richiesta firmata da almeno un quinto dei suoi membri.
L’assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.

Art. 14 – L’Assemblea delibera:
a) il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo e il rendiconto finanziario;
b) gli indirizzi e le direttive generali dell’associazione a norma di questo statuto e delle finalità della scuola fissate dall’art. 3;
c) le nomine, di sua competenza, dei componenti il Comitato di gestione. Tali nomine avvengono per votazione segreta. Ogni componente potrà esprimere 1, 2 o 3 preferenze, per l’elezione rispettivamente di 2, 3 o 4 membri. Verrà stilata graduatoria in relazione al numero di voti; in caso di parità avrà la precedenza eventuale anzianità di carica quale membro nel Comitato di gestione e, successivamente, di anzianità anagrafica;
d) le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto proposte dal Comitato di gestione;
e) tutto quanto ad essa demandato per legge e per statuto.

Art. 15 – Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i componenti la stessa. Gli associati possono farsi rappresentare da altri membri dell’assemblea: non sono ammesse più di due deleghe per socio.

Art. 16 – L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato di gestione; in sua mancanza dal Vice presidente; in mancanza di entrambi l’Assemblea chiama a presiedere uno dei membri eletti dal Comitato di gestione. Funge da segretario dell’Assemblea il Segretario-Tesoriere.
In caso di votazioni il Presidente nomina n°2 scrutatori tra i membri dell’Assemblea. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità di eventuali deleghe ed il diritto di intervenire all’assemblea. Delle riunioni dell’Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario-Tesoriere e, in caso di votazioni, dai due scrutatori scelti tra i membri dell’Assemblea.

Art. 17 – L’assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni dell’assemblea sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto. L’assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’associazione con il voto favorevole di almeno 2/3 (due/terzi) dei soci aventi diritto di voto e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

COMITATO DI GESTIONE

Art. 18 – Il Comitato di gestione è composto dai seguenti membri eletti:

1 – n° 1 genitore per sezione
2 – n° 2 rappresentanti della comunità, con adeguate competenze amministrative o per la disponibilità dimostrata nei confronti della scuola. Il Comitato uscente può proporre all’assemblea eventuali nominativi corrispondenti alle caratteristiche sopra indicate.

Sono membri di diritto:

3 – il Parroco pro – tempore;
4 – n° 1 rappresentante del Comune se questo concorre annualmente alla gestione della scuola con adeguato contributo;
5 – la coordinatrice della scuola, la quale si asterrà dalle delibere riguardanti la sua persona.
6 – n° 1 rappresentante del Consiglio Pastorale
7 – n° 1 rappresentante del personale non docente

Art. 19 – Il Comitato di gestione si riunisce su convocazione del Presidente. Le riunioni ordinarie si tengono almeno una volta ogni due mesi. Si tengono riunioni straordinarie quando il Presidente le convoca spontaneamente o su richiesta scritta di almeno un terzo dei consiglieri. Le delibere del Comitato sono assunte, salvo diversa disposizione di legge, con il voto favorevole della metà più uno dei presenti, purché sia presente almeno la metà degli aventi diritto. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 20 – I membri durano in carica tre anni e sono rieleggibili senza interruzioni. Se durante il triennio viene a mancare per qualsiasi motivo uno degli amministratori elettivi, il Comitato di gestione, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti, chiedendo convalida alla prima assemblea. Il nuovo eletto durerà in carica fino allo scadere del triennio.

Art. 21 – I componenti del Comitato di gestione che senza giustificato motivo non partecipano a tre sedute consecutive possono essere dichiarati decaduti dal Comitato stesso.

Art. 22 – In caso di assenza o impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice–presidente; in assenza di quest’ultimo, ne fa le veci il consigliere più anziano di carica e successivamente di età.

Art. 23 – Spetta al Comitato di gestione:
a) eleggere nel proprio seno il Presidente e il Vicepresidente;
b) eleggere il Segretario-Tesoriere scelto anche al di fuori del suo seno;
c) compilare i bilanci e il rendiconto finanziario da sottoporre al voto dell’assemblea;
d) proporre all’assemblea le modifiche dello statuto;
e) provvedere alla gestione amministrativa;
f) stabilire l’importo della retta annuale per la frequenza e le eventuali agevolazioni per particolari situazioni;
g) deliberare i regolamenti interni;
h) deliberare le nomine del personale, nominare la coordinatrice pedagogica e stipulare contratti di lavoro;
i) deliberare le costituzioni in giudizio di ogni genere;
j) regolare in genere gli affari che interessano la scuola;
k) approvare il piano dell’offerta formativa e i percorsi progettuali annuali, elaborati dal collegio docenti, tenendo conto delle proposte dei genitori, coerentemente con il progetto educativo Fism.

Art. 24 – È facoltà di ogni componente del Comitato di gestione visitare la scuola, senza disturbo dell’attività didattica, concordando la visita con la coordinatrice.

Art. 25 – Spetta al Presidente:
a) rappresentare la scuola e stare in giudizio per l’associazione;
b) convocare le riunioni del Comitato di gestione;
c) convocare e presiedere l’assemblea;
d) curare l’esecuzione delle delibere;
e) nominare il personale stipulando il contratto di assunzione, previa delibera del Comitato di gestione;
f) stipulare i contratti e le convenzioni con altri enti, previa delibera del Comitato di gestione;
g) garantire l’applicazione del progetto educativo Fism;
h) prendere, in caso di urgenza, i provvedimenti richiesti dalla necessità, chiedendone la ratifica quanto prima al Comitato di gestione.

SEGRETARIO – TESORIERE

ART. 26 Spetta al Segretario – Tesoriere:
a) redigere i verbali dell’assemblea e del Comitato di gestione;
b) diramare gli inviti per le convocazioni fissate dal Presidente;
c) tenere la contabilità;
d) emettere i mandati di pagamento;
e) tenere la cassa, preferibilmente a mezzo di conto corrente. Nel caso che lo stesso sia stato eletto al di fuori dei membri del Comitato di gestione (art. 23 – lettera b), partecipa con solo voto consultivo.

COMPENSI E CORRISPETTIVI

Art. 27 Il servizio reso dai componenti del Comitato di Gestione e dall’organo di Tesoreria è a titolo completamente gratuito.

TITOLO III°

PERSONALE

Art. 28 – Le modalità di nomina e l’organico, i diritti, i doveri, le attribuzioni e le mansioni del personale e della scuola, sono stabiliti dal CCNL Fism e dal regolamento interno. Il rapporto numerico tra sezioni/insegnanti e sezioni/educatori, va stabilito nel rispetto della normativa vigente e delle prassi di buona gestione indicate dalla Fism.
Tutto il personale sarà scelto fra persone di provata moralità e competenza. Per quanto riguarda i titoli di idoneità del personale saranno osservate le disposizioni delle leggi vigenti.

Art. 29 – Coordinatrice
Le funzioni esercitate dalla coordinatrice sono previste: per la scuola dell’infanzia, dalla Circolare del Ministero dell’Istruzione, Università, Ricerca n°31 del 18.3.2003 e successive integrazioni e dal documento Fism “Scuole dell’infanzia Fism, appartenenza e promozione del marzo 2004” e nelle sue integrazioni o modificazioni.
Per il Nido: dalla L.R. n°22 del 16.8.2002 e DGR n°84 del 16.1.2007 e successive integrazioni ed esplicitate nel testo “Pensare ai bambini”, agosto 2009, Fism Verona.

TITOLO IV°

CONTROVERSIE E SCIOGLIMENTO

VIGILANZA

Art. 30 – Il Parroco o il Presidente della scuola possono chiedere l’intervento della Fism di Verona, nella persona del suo Presidente provinciale, o la Fism medesima può intervenire direttamente, qualora si creino situazioni di contrasto con i principi e gli scopi di cui ai precedenti punti 3-7-8, ovvero di impossibilità di gestione della scuola stessa o di pregiudizio per i bambini o per la stessa Fism, anche sciogliendo il Comitato di gestione.
In tal caso la gestione e la rappresentanza della scuola, ove necessario, sarà assunta dallo stesso Presidente provinciale Fism o da terza persona designata dal Consiglio direttivo Fism, che ne curerà l’amministrazione ordinaria e straordinaria sino al ripristino del regolare funzionamento e comunque non oltre l’inizio dell’anno scolastico successivo a quello in cui si verifica l’intervento suddetto.

PROBIVIRI

Art. 31 – Tutte le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi e l’associazione e i suoi organi, saranno sottoposte alla competenza di tre probiviri da nominarsi, uno da ciascuna delle parti in controversia e il terzo, con funzioni di presidente, dal Presidente della Fism provinciale o da un delegato nominato dal Consiglio Direttivo. Essi giudicheranno “ex bono et aequo” senza formalità di procedura.

SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 32 – Lo scioglimento dell’associazione, per qualunque causa, può essere deliberato dall’assemblea la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori che provvederanno alla devoluzione del patrimonio ad altro ente non commerciale che svolga un’analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

“L’arte delicata e tanto preziosa dell’educare
è possibile solo se fondata su una solida
fiducia e speranza.
Per il cristiano il fondamento ultimo
della speranza è Dio.”

(Educare alla vita buona del Vangelo)

Approvato dall’Assemblea Generale dei Genitori il 14/04/2016

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